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Norme sull'accessibilità dei siti da parte dei disabili

francesco leonetti

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14/09/2001 è stata pubblicata finalmente la normativa curata dall'AIPA (Autorità Informatica Pubblica Amministrazione) che regola la progettazione e lo sviluppo di interfacce software fruibili anche da parte di disabili.
Molti siti di Istituzioni Pubbliche infatti, hanno cominciato ad offrire nuove barriere architettoniche in questo caso rappresentate non da scalinate di accesso agli uffici, ma da siti web consultabili solo da chi è abile nell'uso del mouse ed è capace di vedere. Ciechi, paraplegici e sordi sono quindi tagliati fuori dall'accesso alle informazioni contenute in tali siti web. Non va bene. Per fortuna a livello europeo questa cosa è stata capita e recepita.
Vi riporto il testo integrale della norma.
Essa è vincolante per i siti di istituzioni pubbliche (scuole, ministeri, etc.) ma non sarebbe male se anche i privati le rispettassero (se vogliono rivolgersi anche ad utenti disabili).
Si parla dell'uso di "fogli di stile" e altre tecniche HTML e di web design che, se volete, potete apprendere dai nostri corsi.
E' scritto in linguaggio da "Gazzetta Ufficiale", pazienza, comunque buona e attenta lettura!

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AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CIRCOLARE 6 settembre 2001, n.32

Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilita' dei siti web e delle
applicazioni informatiche a persone disabili. (GU n. 214 del 14-9-2001)


A tutte le amministrazioni pubbliche

A seguito delle linee guida dettate nella materia dal Dipartimento
della funzione pubblica, con circolare n. 3/2001 del 13 marzo 2001
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 65 del 19
marzo 2001) vengono indicati criteri e strumenti per favorire
l'accesso ai siti web delle pubbliche amministrazioni e l'uso delle
applicazioni informatiche da parte delle persone disabili.
In particolare, vengono specificati i criteri da rispettare nella
progettazione e manutenzione dei sistemi informatici pubblici, per
favorire l'accessibilita' ai siti web che mettono a disposizione di
cittadini e imprese informazioni e servizi interattivi mediante
tecnologie e protocolli Internet e alle applicazioni informatiche
utilizzate dal personale della pubblica amministrazione e da
cittadini e imprese per i servizi resi cosi fruibili.
Le amministrazioni che intendessero aderire integralmente agli
orientamenti espressi dal WAI "Web content accessibility guidelines
1.0" del consorzio W3C, potranno raggiungere un miglior livello di
accessibilita' dei propri siti.
Per quanto riguarda la progettazione o la riconversione di sistemi
applicativi rivolti ad un insieme limitato di utilizzatori, le
amministrazioni sono invitate in via preliminare a valutare il
livello di effettiva e possibile utilizzazione delle applicazioni da
parte di soggetti disabili.

1. Disabilita' e tecnologie assistive: principi generali di
intervento per favorire l'accessibilita'.

Per disabilita' si intende qualsiasi restrizione o impedimento nel
normale svolgimento di un'attivita' derivante da una menomazione.
In questo contesto vengono considerati soltanto gli aspetti di
interazione con i sistemi informatici; il termine "accessibilita'" va
inteso quindi come la proprieta' dei sistemi informatici di essere
fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilita'.
Le disabilita' possono essere:
a) fisiche: che comprendono le disabilita' motorie, relative al
controllo dei movimenti degli arti, e sensoriali, che riguardano
limitazioni della vista e dell'udito;
b) cognitive: che possono eventualmente associarsi a menomazioni
motorie o sensoriali. Le limitazioni delle funzioni intellettive
possono assumere caratteristiche diverse (disturbi della parola, del
linguaggio, della coordinazione del pensiero, ecc.), tali da ridurre
i livelli di comunicazione, attenzione e risposta agli stimoli
esterni.
Le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono di
superare o ridurre le condizioni di svantaggio dovute ad una
specifica disabilita', vengono di seguito denominate "tecnologie
assistive" o "ausili".
Il grado piu' elevato di accessibilita' si consegue attuando il
principio della "progettazione universale", secondo il quale ogni
attivita' di progettazione deve tenere conto della varieta' di
esigenze di tutti i potenziali utilizzatori. Questo principio,
applicato ai sistemi informatici, si traduce nella progettazione di
sistemi, prodotti e servizi fruibili da ogni utente, direttamente o
in combinazione con tecnologie assistive.
L'applicazione del principio di progettazione universale puo'
presentare dei limiti e, in alcuni casi, porre vincoli alla
creativita'. Nel caso dei siti web, i vincoli riguardano le modalita'
di attuazione delle varie soluzioni tecniche, piuttosto che il
contenuto e l'estetica dei documenti, per cui non si traducono in
limitazioni della possibilita' espressiva, Nel caso di sistemi
informatici dedicati a specifiche finalita' applicative, vi sono
situazioni nelle quali non e' possibile una completa e generale
applicazione del principio, in quanto le soluzioni tecniche
disponibili, allo stato, non permettono di rendere tutte le possibili
funzioni accessibili a qualunque utente, indipendentemente dalle sue
capacita' fisiche e sensoriali. Le possibilita' attuali coprono,
tuttavia, una casistica molto vasta e suscettibile di ulteriore
continuo ampliamento grazie all'evoluzione tecnologica.
La rispondenza ai requisiti di accessibilita' deve essere
interpretata in maniera non limitativa: gli autori non devono essere
scoraggiati ad usare elementi multimediali, ma, al contrario,
invitati a sfruttarli per assicurare l'accesso alle informazioni a
una sempre piu' vasta platea di utenti.
Per quanto concerne i siti web e, piu' in generale, i programmi di
accesso a sorgenti separate di informazione, il requisito di
accessibilita' sara' tanto piu' facilmente soddisfatto quanto piu' la
progettazione si sia basata sulla separazione dei contenuti dalle
modalita' di presentazione. La separazione e' resa oggi piu' agevole
dal diffondersi di linguaggi di marcatura e dall'utilizzo di
sylesheet.
In generale, l'elemento architetturale di un sistema informatico
che viene maggiormente interessato dal problema dell'accessibilita'
e' l'interfaccia utente; pertanto, nella progettazione o
nell'adattamento di interfacce esistenti, e' fondamentale un'adeguata
conoscenza delle opportunita' offerte dalla tecnologie assistive per
sfruttarle nel modo migliore, tenendo conto delle finalita'
applicative.
Per favorire il rispetto dei principi illustrati, vengono fornite
nel seguito definizioni di accessibilita' riferite a specifiche
configurazioni di postazione di lavoro e tecnologie assistive, sulle
quali effettuare i test appropriati.

2. Linee guida e criteri per l'accessibilita' dei siti web.

Un "sito web accessibile" e' un sito Internet il cui contenuto
informativo multimediale e le cui procedure di interazione e
navigazione siano fruibili da utenti dotati di browser con diverse
configurazioni, che consentano di disabilitare le funzioni di
caricamento di immagini, animazione, suono, colore, temporizzazione e
omettere l'uso di visualizzatori addizionali.
Per rendere accessibile un sito web ci si deve attenere alle
seguenti indicazioni:
a) struttura del sito:
nel progettare il sito occorre prevedere una struttura
comprensibile, applicando quei criteri di usabilita' che prescrivono
di evitare l'affollamento di link e strutture di pagina e di
navigazione complesse;
il sito deve essere dotato di una mappa di navigazione
interattiva per migliorare la comprensione della struttura e di un
motore di ricerca con controllo ortografico incorporato;
e' consigliabile mantenere una struttura omogenea delle pagine;
b) accessibilita':
e' sconsigliabile il ricorso a versioni parallele (grafica,
solo testo, grandi caratteri, ecc.), per le conseguenti maggiori
difficolta' di aggiornamento, a meno che non sia questo l'unico modo
per garantire un miglioramento effettivo del grado di accessibilita'.
In questo caso, deve essere assicurato l'allineamento del contenuto
delle pagine del sito accessibile e con quelle del sito principale.
Nel caso di intervento di recupero di accessibilita' su un sito
esistente, si raccomanda di utilizzare la soluzione di restauro delle
pagine, rispettando le regole di accessibilita';
nella realizzazione dei documenti, si devono ricercare
soluzioni che permettano la compresenza di componenti orientate a
diverse necessita' degli utenti. Ad esempio, per i browser che non
trattano queste componenti occorre utilizzare le opzioni noframes e
noscripts, che forniscono procedure alternative; un'altra soluzione
consiste negli "equivalenti testuali" che consentono di fornire le
stesse informazioni a coloro che non possono fruire di una o piu'
componenti multimediali. Gli equivalenti testuali vanno applicati a
componenti quali: immagini, rappresentazioni grafiche del testo
(inclusi i simboli), bottoni grafici, regioni delle mappe immagine,
applets e altri oggetti di programmazione, ASCII art, piccole
immagini usate come identificatori delle voci di una lista,
spaziatori, disegni, grafi, filmati o altre immagini in movimento,
come GIF animate. Gli equivalenti testuali potranno essere semplici
etichette associate all'elemento o vere e proprie descrizioni
dettagliate inserite in una pagina separata e collegata all'elemento
grafico mediante un link, in funzione del contenuto informativo
dell'elemento grafico stesso: per una immagine, una vera descrizione
e' necessaria soltanto se significativa per la comprensione del
documento nel quale e' inserita; negli altri casi e' sufficiente
un'etichetta testuale che ne indichi la funzione;
si sconsiglia l'uso di figure di sfondo ad una pagina e di
testi realizzati in forma di immagine: una figura di sfondo disturba
la percezione del testo sovrapposto da parte dei disabili cognitivi e
degli ipovedenti e un'immagine di testo non possiede flessibilita'
sufficiente per adattarsi alle esigenze degli utenti ipovedenti;
c) formati e fruibilita' delle informazioni:
e' utile predisporre una versione compressa dei documenti di
grandi dimensioni da scaricare, la quale comprenda i file collegati
indispensabili alla navigazione fuori linea, usando link di tipo
relativo. I nomi dei file e delle directory devono essere compatibili
con tutti i programmi di navigazione. I formati dovrebbero essere
accessibili e non proprietari: HTML, RTF, testo. Se fossero necessari
altri formati, come PDF, GIF, JPG, sarebbe necessario accompagnarli
con una versione accessibile;
si raccomanda l'uso di fogli di stile, in applicazione del
principio di separazione fra contenuto e visualizzazione delle
pagine. La flessibilita' e intercambiabilita' dei fogli di stile
consentono di personalizzare la presentazione dei documenti secondo
le esigenze dell'utente, attraverso la scelta dei font, le loro
dimensioni e il piu' adatto contrasto cromatico. In generale, e'
consigliabile che la rappresentazione grafica, per i testi e per le
immagini, sia semplice: vanno evitati caratteri troppo piccoli, righe
compresse, font bizzarri, colori sfumati o con tenui contrasti con lo
sfondo;
si sconsiglia l'uso di tabelle ai fini dell'organizzazione
della struttura delle pagine, almeno quando il contenuto perda senso
se la tabella venga linearizzata. Riguardo all'uso delle tabelle per
la presentazione e la tabulazione dei dati, occorre comporre i
documenti con i marcatori necessari per l'individuazione della cella
all'interno della griglia. In particolare, e' utile inserire le
intestazioni di riga e di colonna, affinche' i dispositivi
alternativi di visualizzazione possano procedere ad una corretta
individuazione della cella. Risulta anche utile una descrizione
dell'organizzazione dei dati, fornita ad esempio come didascalia
della tabella. Quando si debbano creare tabelle complesse (ad esempio
con struttura nidificata), e' consigliabile fornire una pagina
alternativa con una versione linearizzata delle tabelle stesse.
La procedura di verifica di accessibilita' deve simulare le
condizioni di utilizzo da parte dell'utente disabile.
Si considera accessibile un sito che non ostacoli l'orientamento,
la navigazione, la lettura di pagine e documenti, lo scaricamento di
file e l'interazione con form o quant'altro richieda introduzione di
dati e gestione di comandi, quando tali operazioni siano eseguite da
una persona sufficientemente addestrata nell'uso di una postazione di
lavoro, con una configurazione dotata di uno o piu' dei seguenti
software e ausili:
1) browser grafico, anche se privo di visualizzatori speciali,
con capacita' di gestione di fogli di stile o di componenti
multimediali disabilitate (immagini, animazioni, suoni, colore): MS
Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, Amaya;
2) browser testuale Lynx 2.8 o superiore, in versione per Unix,
Dos o "Prompt di Dos" di Windows 95 o superiore;
3) come al punto 2), in combinazione con uno screen reader
testuale per Dos;
4) come al punto 1), in combinazione con uno screen reader per
ciechi operante sotto Windows 95 o superiore;
5) come al punto 1), in combinazione con un ingranditore di
schermo per ipovedenti;
6) come al punto 1), in combinazione con un ausilio per disabili
motori, con tastiera e/o mouse alternativi;
7) come al punto 1), in combinazione con un sistema di input
vocale a controllo completo dell'interfaccia utente.
Gli ausili si intendono in "versione italiana recente", cioe'
disponibile in Italia da gennaio 2000 o successivamente.
I browser ai punti 1) e 2), essendo svincolati dalla tecnologia
assistiva, rispondono all'esigenza di una verifica di prima
approssimazione, effettuabile direttamente dallo sviluppatore, e
coprono le necessita' di quegli utenti che, pur non essendo affetti
da minorazioni motorie o sensoriali, si trovano in condizione di non
poter fruire pienamente di tutte le componenti multimediali di un
sito, a causa di condizioni ambientali o di limitazioni tecnologiche.
Le verifiche di accessibilita' con le configurazioni indicate al
punto 1) potranno simulare varie condizioni di disabilita',
attraverso la disattivazione selettiva di una o dell'altra funzione
multimediale (ad esempio: immagini e grafica per simulare la cecita',
suoni per la sordita', colori per i difetti di percezione cromatica).
La verifica, allorche' siano adottate le diverse forme di
tecnologia assistiva nei punti da 3) a 7), consente di riprodurre
meglio le condizioni operative di utenti disabili. E' raccomandata la
compatibilita' con tutti i modelli o versioni delle tipologie di
ausilio elencate; tuttavia il livello minimo di accessibilita' si
potra' considerare raggiunto anche se assicurato soltanto con gli
ausili piu' avanzati.

3. Linee guida e criteri per l'accessibilita' delle applicazioni
software.

Le barriere presenti nelle applicazioni software costituiscono uno
degli ostacoli all'integrazione del personale disabile nelle
attivita' degli uffici ed una fonte di discriminazione per i
cittadini disabili che vengono esclusi o limitati nella fruizione dei
servizi disponibili per via telematica. Una tipologia particolarmente
importante e' quella delle applicazioni didattiche multimediali, per
le conseguenze che ha sull'integrazione dei ragazzi disabili nella
scuola. Per le applicazioni multimediali che adottino le medesime
modalita' di presentazione del web, le problematiche di
accessibilita' si riconducono a quelle esposte in precedenza.
Ai fini dell'accessibilita', i criteri fondamentali ai quali le
amministrazioni sono invitate ad attenersi nello sviluppo di
applicazioni informatiche sono i seguenti:
a) accessibilita' dalla tastiera:
tutte le funzioni dell'applicazione devono essere gestibili da
tastiera. Tutte le azioni previste con l'uso di dispositivi di
puntamento e manipolazione di oggetti devono essere rese possibili
anche con equivalenti comandi di tastiera e devono essere chiaramente
descritte nella documentazione dell'applicazione;
i comandi impartiti con combinazione di tasti di scelta rapida
devono rispettare, per le operazioni piu' comuni, le scelte abituali
del sistema operativo e devono essere ridefinibili dall'utente per
risolvere eventuali problemi di conflitto con quelli della tecnologia
assistiva. Vanno inoltre preferite combinazioni semplici di tasti che
risultino di facile memorizzazione e richiedano una modesta abilita'
manuale per l'esecuzione;
l'applicazione deve prevedere una successione logica delle
operazioni di interazione. La successione deve essere chiaramente
individuabile dalla tecnologia assistiva, per seguirne il percorso e
consentire l'interpretazione alternativa delle operazioni;
l'applicazione non deve interferire con le funzioni di
accessibilita' eventualmente disponibili nel sistema operativo;
i comandi che prevedono una risposta a tempo devono essere
evitati, oppure deve essere prevista la possibilita', per
l'utilizzatore, di regolare il tempo di risposta;
b) icone:
tutte le icone devono avere una chiara etichetta testuale o
un'alternativa testuale selezionabile dall'utilizzatore;
ad ogni icona deve essere associata una combinazione di tasti
di scelta rapida. Per le barre di icone deve essere disponibile anche
un menu' a tendina con comandi equivalenti;
c) oggetti:
l'applicazione deve usare le routine di sistema per la
presentazione del testo, in modo da permetterne l'interpretazione
alla tecnologia assistiva. L'informazione minima da fornire per tale
interpretazione e' costituita dal contenuto testuale dello schermo,
dagli attributi del testo e dalla posizione del cursore;
l'applicazione deve rendere disponibili sufficienti
informazioni sugli oggetti usati dall'interfaccia utente, affinche'
la tecnologia assistiva possa identificarli e interpretarne la
funzione;
d) multimedia:
l'applicazione deve prevedere opzioni alternative di
segnalazione visiva di avvertimento e rinforzo delle segnalazioni
sonore di allarme del programma;
l'applicazione deve prevedere opzioni di presentazione
sincronizzata in formato testuale di tutte le informazioni audio, per
mezzo di didascalie, sotto-titolazioni o altro, se questo non sia
palesemente in contrasto con le funzioni del programma o
oggettivamente impossibile da realizzare o non sufficiente per un
utilizzatore non udente;
l'applicazione deve prevedere opzioni di descrizione vocale o
presentazione sincronizzata in formato testuale di tutte le
informazioni di tipo video se questo non e' palesemente in contrasto
con le funzioni del programma o oggettivamente impossibile da
realizzare o non sufficiente per un utilizzatore non vedente (ad
esempio programmi CAD o di montaggio fotografico);
e) presentazione a video:
l'applicazione non deve usare il colore come mezzo per fornire
informazione o indicare una azione selezionabile in un menu oppure
deve prevedere un metodo alternativo utilizzabile anche da chi non
percepisce i colori;
l'applicazione deve permettere all'utilizzatore di scegliere i
colori e regolare il loro contrasto, sia nell'interfaccia utente sia
nelle aree di lavoro e presentazione dei dati;
l'applicazione non deve contenere immagini di sfondo in
presenza di un testo o un grafico importante, oppure deve essere
fornita di una opzione per eliminare tale sfondo;
l'applicazione deve permettere all'utilizzatore di cambiare
dimensioni e tipo di caratteri, per mezzo del sistema operativo, per
la presentazione a video e per la stampa;
l'applicazione deve permettere all'utilizzatore di regolare o
bloccare gli effetti di lampeggio, rotazione o movimento delle
presentazioni a video, se questo non interferisce con lo scopo
dell'applicazione;
l'applicazione deve permettere all'utente di selezionare la
definizione di schermo preferita;
l'applicazione deve rispettare le scelte dell'utente relative
ai puntatori di sistema del mouse;
per gli elementi selezionabili, si deve prevedere una distanza
minima di almeno il 4% della larghezza o altezza dello schermo,
oppure deve essere prevista un'opzione di ridimensionamento;
f) etichette dei campi:
le etichette relative ai campi dei dati devono trovarsi
immediatamente vicine ai campi stessi, preferibilmente a sinistra, in
modo da facilitare la loro lettura, e l'associazione al campo
relativo, da parte degli screen reader per i ciechi;
g) documentazione:
tutta la documentazione deve essere fornita anche in formato
elettronico accessibile e deve includere anche descrizioni testuali
di figure e grafici;
qualunque uscita prodotta dall'applicazione deve essere
disponibile in formato accessibile.
La procedura di verifica di accessibilita' deve simulare le
condizioni di utilizzo da parte dell'utente disabile.
Si considera accessibile un'applicazione informatica dotata di
un'interfaccia utente che, con l'eventuale ausilio di tecnologia
assistiva, non presenti difficolta' di: lettura del contenuto di
tutte le finestre visualizzabili sullo schermo, controllo
dell'inserimento di dati e dell'interazione con elementi o oggetti
dell'interfaccia (menu orizzontali o a tendina, bottoni, campi di
editing, check box, radio box, ecc.), quando tali operazioni siano
eseguite da una persona sufficientemente addestrata nell'uso di una
postazione di lavoro, con una configurazione dotata, a seconda dei
casi, di strumenti di tecnologia assistiva quali:
screen reader per ciechi, con sintesi vocale o display Braille;
funzioni di ausilio per ipovedenti e disabili motori fornite dal
sistema;
applicativo specifico di ingrandimento di schermo;
sistema di input vocale, con dettatura di testo e emulazione di
comandi di tastiera e/o mouse;
ausilio per disabili motori, con tastiera e/o mouse alternativi.
Gli ausili si intendono in "versione italiana recente", cioe'
disponibile in Italia da gennaio 2000 o successivamente.
Le caratteristiche di accessibilita' devono essere possedute dal
software applicativo, indipendentemente dalla piattaforma hardware e
software di destinazione, purche' sia disponibile la specifica
tecnologia assistiva. Nel caso di applicativi per sistemi
multi-utente le condizioni di accessibilita' si possono applicare
all'emulatore di terminale, il quale puo' funzionare sotto altro
sistema operativo, permettendo di scegliere la soluzione piu'
favorevole.
Sul sito dell'Aipa, all'indirizzo www.aipa.it e' pubblicata una
selezione di riferimenti sul tema dell'accessibilita'. L'Aipa, anche
in collaborazione con altre amministrazioni, sta progettando la
realizzazione di un sito specificatamente dedicato alla
accessibilita'. Nel frattempo, chiunque volesse inviare osservazioni,
contributi, richieste, puo' inviare un messaggio di posta elettronica
all'indirizzo accesso@aipa.it
Si confida che le amministrazioni vogliano adottare le iniziative
necessarie per migliorare la accessibilita' dei siti web e delle
applicazioni software ad operatori ed utenti disabili.
Entro un anno si procedera' ad aggiornare la presente circolare,
sulla base dell'esperienza maturata nel frattempo e degli avanzamenti
tecnologici.
Si rimane a disposizione per ogni necessario ragguaglio.
Roma, 6 settembre 2001
Il presidente: Zuliani

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